Vendita vino online Italiano
 Italian wine online English
Ricerca:      Per produttore:      Per etichetta:
Disciplinare D.O.C. - Bolgheri
Scarica in formato PDF
Vini Val di Cornia

Denominazione di origine controllata dei vini “Bolgheri e “Bolgheri Sassicaia”
(Decreto ministero delle Risorse agricole del 14 giugno 2001)

Disciplinare di produzione

ART. 1- DENOMINAZIONE E VINI

ART. 2- BASE AMPELOGRAFICA
ART. 3- ZONA DI PRODUZIONE DELLE UVE
ART. 4- NORME PER LA VITICOLTURA
ART. 5- NORME PER LA VINIFICAZIONE
ART. 6- CARATTERISTICHE AL CONSUMO
ART. 7- ETICHETTATURA, DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE
ART. 8- CONFEZIONAMENTO
ART. 9- SANZIONI

Articolo 1.
La denominazione di origine controllata “Bolgheri” è riservata ai vini bianco, rosso, rosato, Vermentino, Sauvignon e Vin Santo occhio di pernice che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata “Bolgheri” con il riferimento alla solo zona “Sassicaia” è riservata al vino proveniente dalla omonima sottozona e rispendente alle condizioni e requisiti stabiliti dal presente disciplinate di produzione.

Articolo 2.
La denominazione di origine controllata “Bolgheri” bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Trebbiano toscano: dal 10 al 70%;
Vermentino: dal 10 al 70%;
Sauvignon: dal 10 al 70%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
La denominazione di origine controllata “Bolgheri” Vermentino è riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Vermentino per almeno l’85%. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata “Bolgheri” Sauvignon è riservata al vino proveniente dalle uve del vitigno Sauvignon per almeno l’85%. Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata “Bolgheri” rosso e rosato è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Cabernet Sauvignon: dal 10 al 80%;
Merlot: fino al 70%;
Sangiovese: fino al 70%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
La denominazione di origine controllata “Bolgheri” vin santo occhio di pernice, è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese: dal 50 al 70%;
Malvasia Nera dal 30 al 50%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
La denominazione di origine controllata “Bolgheri” Sassicaia è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti della corrispondente sottozona e aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Cabernet Sauvignon almeno l’80%;
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

Articolo 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Bolgheri” devono essere prodotte nell’ambito del territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci in provincia di Livorno a esclusione dei territori ubicati ad ovest della s.s. Aurelia, vecchio tracciato.
La sottozona di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri” Sassicaia è così delimitata:
oltrepassato di circa 200m in direzione Bolgheri il Podere Alberto, sulla strada comunale di San Guido (viale dei Cipressi) si dirige a nord ovest per circa 600m fino ad incontrare il fosso Barica e, proseguendo dall’argine sinistro di suddetto fossato, per circa 1200m in direzione est, incontra la strada campestre del Podere Aia Nova, confinante con la tenuta di S. Alessandra e, all’interno di questa delimitazione si estende in direzione sud in linea retta per 100m includendo l’amministrazione Le Capanne e il Podere Sassicaia fino a congiungersi, dopo una lieve inflessione in direzione sud ovest, al botro delle fornaci. Di qui, internamente all’argine sinistro del botro, procedendo in direzione est per circa 2500m, si giunge all’intersezione con una strada poderale che, con un tratto di circa 200m in direzione sud, si ricollega alla strada Poggio Patanocco. Delimitata da tale strada, sempre in direzione est per 1300m, si dirige verso il podere Patanocco e successivamente, dal proseguimento della precedente strada, denominata in questo tratto “strada Patanocco Castiglioncello” segue questa delimitazione, al suo interno, prima per 1200m, in direzione est, sud est poi per 1100m, in direzione sud ovest tagliando il tratto di strada di collegamento tra Castiglioncello Colle Ulivo. Di qui prosegue in direzione sud est per circa 800m dirigendosi poi in linea retta verso ovest per circa 100m, confinando estremamente con l’azienda agricola San Biagio e, successivamente in direzione nord ovest per circa 700m, fino all’incrocio con la strada Castiglioncello Ospedaletto.
Di qui in direzione nord ovest per circa 500m, continua fino ad incontrare la strada di collegamento tra il Podere Casa Bezzini ed il Quercine e internamente ad essa per 450m, in direzione ovest e successivamente in direzione nord ovest per 900m, confinando con la tenuta dell’Ornellaia fino ad incontrare il botro Macine e costeggiando l’argine sinistro per circa 500m in direzione ovest, sud ovest.
La delimitazione prosegue poi per circa 500m in direzione ovest, nord ovest confinando ancora con la tenuta dell’Ornellaia e, successivamente per 200m in direzione nord ovest confinando con la proprietà Righi fino ad incontrare il fosso Campo Fantaccio. Internamente al fosso il confine si estende in direzione ovest per circa 350m fino ad incontrare la via Bolgherese e costeggiando questa per 100m in direzione nord ovest, prosegue verso ovest internamente alla strada Fereggini per 300m fino all’intersezione di essa con il fosso Campo Fantaccio e da esso delimitata per 600m in direzione nord ovest.
Da qui si stacca dal fosso in direzione ovest per 200m, deviando a 900m verso nord per 150m, fino ad incontrare il fosso Carestia Vecchia. Dopo aver costeggiato internamente il fosso per circa 400m in direzione planimetrica situata sul viale dei Cipressi a circa 200m a est rispetto al Podere Alberto.

Articolo 4.
Le condizione ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Bolgheri” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Sono esclusi i sistemi espansi. E vietata ogni pratica di forzatura.
I vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 4000 ceppi per ettaro con una produzione massima di 2,5 kg per ceppo.
La produzione di uva ammessa per vini a denominazione di origine controllata “Bolgheri” bianco, Vermentino e Sauvignon non deve essere superiore a 100 quintali per ettaro di coltura specializzata con un massimo, per i nuovi impianti, di 2,5 kg per ceppo.
La produzione di uva ammessa per vini a denominazione di origine controllata “Bolgheri” rosso, rosato e vin santo occhio di pernice non deve essere superiore a 90 quintali per ettaro di coltura specializzata con un massimo, per i nuovi impianti, di 2,25 kg per ceppo.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
L’eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Per la tipologia rosso “superiore” la resa non deve essere superiore a 80 quintali per ettaro in coltura specializzata con un massimo per i nuovi impianti di 2 kg per ceppo.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini “Bolgheri” bianco, Vermentino e Sauvignon un titolo alcolometrico volumetrico naturale minimo del 10% e al “Bolgheri” rosso e rosato un titolo alcolometrico volumetrico naturale minimo dell’11% e al vino “Bolgheri” rosso superiore un titolo alcolometrico volumetrico naturale minimo del 12%.
Per il vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri” Sassicaia le forme di allevamento e i sistemi di potatura ammessi sono: il cordone speronato, l’archetto semplice o doppio ad alberello basso.
I vigneti all’interno della sottozona “Sassicaia” devono essere ubicati ad un’altimetria tra 40 e 400m s.l.m..
La produzione di uva ammessa per il vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri” Sassicaia non deve essere superiore a 60 quintali per ettaro con una resa massima per ceppo di 2,7 Kg per ceppo.
Per i nuovi impianti o reimpianti, successivi all’entrata in vigore del presente disciplinare, la produzione massima di uva per ettaro, pur risultando di 60 quintali, deve prevedere una densità degli impianti di almeno 4000 ceppi con una produzione massima, di 1,5 kg per ceppo.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri “ Sassicaia devono assicurare al medesimo un titolo alcolometrico volumetrico naturale complessivo dell’11,5%.

Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione, di affinamento e di invecchiamento dei vini di cui all’articolo 2 devono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci.
La reca massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini “Bolgheri” rosso, rosato e “Bolgheri” Sassicaia al 65% per il vino "bolgheri" bianco, Vermentino e Sauvignon e al 35% sull’uva fresca (al terzo anno di invecchiamento) per il vino “Bolgheri” Vin santo occhio di pernice.
Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’articolo 2 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche.
Nella vinificazione delle uve per il vino”Bolgheri” rosato e l’eventuale contatto con del mosto con le parti solide, deve essere limitato onde assicurare le caratteristiche di colore di cui al successivo articolo 6.
Il vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri” superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni, a decorrere dal 10 gennaio successivo all’annata di vendemmia, di cui almeno uno in botti di rovere e almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia.
Nella vivificazione delle uve destinate alla produzione del vino “Bolgheri” Vin santo occhio di pernice il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
L’uva dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 10 dicembre dell’anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo;
l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;
la conservazione e l’invecchiamento di “Bolgheri” Vin santo occhio di pernice deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri;
l’immissione al consumo del “Bolgheri” Vin santo occhio di pernice non può avvenire prima del 10 novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
al termine del periodo d’invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumetrico complessivo minimo del 16%.
Le operazioni di vinificazione, affinamento e invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri” Sassicaia devono essere effettuate nell’ambito del territorio amministrativo del comune di Castagneto Carducci.
Sono esclusi i tagli con uve, mosti e vini provenienti da zone di produzione esterne alla sottozona.
E’ consentito l’arricchimento con mosti provenienti da uve di vigneti iscritti all’albo del “Sassicaia” o con mosto concentrato rettificato.
Il vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri” Sassicaia non può essere immesso al consumo se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni, a partire dal 10 gennaio successivo alla vendemmia, di cui almeno 11 mesi in botti di rovere di capacità non superiore a 225 litri e 6 mesi in bottiglia.

Articolo 6.
I vini a denominazione di origine controllata “Bolgheri” all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:
-colore: giallo paglierino;
-odore: fine delicato;
-sapore: secco, armonico, sapido;
-titolo alcolometrico volumetrico totale minimo: 10,5%;
-acidità totale minima: 5 per mille;
-estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Vermentino:
-colore: giallo paglierino;
-odore: delicato, caratteristico;
-sapore: secco, armonico, morbido;
-titolo alcolometrico volumetrico totale minimo: 10,5%;
-acidità totale minima: 5 per mille;
-estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Sauvignon:
-colore: giallo paglierino;
-odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
-sapore: asciutto, armonico;
-titolo alcolometrico volumetrico totale minimo: 10,5%;
-acidità totale minima: 5,5 per mille;
-estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Rosso:
-colore: da rosso rubino a granato;
-odore: intensamente vinoso;
-sapore: asciutto, armonico;
-titolo alcolometrico volumetrico totale minimo: 11,5%;
-acidità totale minima: 4,5 per mille;
-estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Rosato:
-colore: rosato;
-odore: vinoso di profumo delicato;
-sapore: asciutto, armonico;
-titolo alcolometrico volumetrico totale minimo: 11,5%;
-acidità totale minima: 5 per mille;
-estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Vin Santo occhio di pernice:
-colore: da rosa intenso a rosa pallido;
-odore: intenso;
-sapore: dolce, morbido, vellutato, rotondo;
-titolo alcolometrico volumetrico totale minimo: 14,5%;
-acidità totale minima: 4 per mille;
-estratto secco netto minimo: 26 per mille.

Sassicaia:
-colore: rosso rubino intenso o granato;
-odore: vinoso, ricco ed elegante;
-sapore: asciutto, pieno, robusto e armonico, con buona elegante struttura;
-titolo alcolometrico volumetrico totale minimo: 16% di cui 14,5 svolto%;
-acidità totale minima: 4 per mille;
-acidità volatile massima: 1,6 per mille
-estratto secco netto minimo: 2 per mille.

La tipologia rosso “superiore” proviene da uve aventi un titolo alcolometrico volumetrico minimo naturale specificato all’articolo 4, all’atto dell’immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumetrico totale minimo del 12,5% e un estratto secco netto del 24 per mille.

Articolo 7.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata “Bolgheri” il nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.
In sede di designazione il nome della sottozona “Sassicaia” può precedere la denominazione “Bolgheri” e figurare in caratteri di dimensioni pari o superiori a quelli usati per la denominazione medesima.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Bolgheri” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privato non aventi il significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Alla denominazione di origine controllata “Bolgheri” con riferimento alla sottozona “Sassicaia” è consentita l’aggiunta di indicazioni facenti riferimento a poderi o vigneti, ubicati all’intero della sottozona stessa dai quali effettivamente provengono le uve da qui il vino così qualificato e stato ottenuto. In tali casi è consentito l’uso del termine “vigna”.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata “Bolgheri” e “Bolgheri” Sassicaia deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve veritiera e documentabile.

Articolo 8.
Le bottiglie di capacità inferiore a 5 litri in cui possono essere confezionati i vini “Bolgheri” per l’immissione al consumo, debbono essere, anche per quanto riguarda abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio. Per l’immissione al consumo dei vini “Bolgheri” sono ammessi soltanto i recipienti della capacità di litri: 0,375; 0,750; 1,500; 3,000; 6,000; 12,000. La chiusura di tali recipienti deve essere effettuata soltanto con il tappo di sughero.
Qualora venga utilizzata la bottiglia “bordolese” classica il vetro deve essere di colore verde scuri e del tipo pesante.

Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo la denominazione di origine controllata “Bolgheri” vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992 n. 164


 
 
Inserisci qui la tua E-mail e riceverai informazioni su Offerte Speciali e Novità !
 
Nettari Etruschi - Enoteca on-line - Vendita Vino - info@nettarietruschi.it - Tel 055.820279 Fax.055.820279