Articolo 1.
La denominazione di origine controllata “Bolgheri”
è riservata ai vini bianco, rosso, rosato,
Vermentino, Sauvignon e Vin Santo occhio di pernice
che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione. La denominazione
di origine controllata “Bolgheri” con
il riferimento alla solo zona “Sassicaia”
è riservata al vino proveniente dalla omonima
sottozona e rispendente alle condizioni e requisiti
stabiliti dal presente disciplinate di produzione.
Articolo 2.
La denominazione di origine controllata “Bolgheri”
bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Trebbiano toscano: dal 10 al 70%;
Vermentino: dal 10 al 70%;
Sauvignon: dal 10 al 70%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno,
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
La denominazione di origine controllata “Bolgheri”
Vermentino è riservata al vino proveniente
dalle uve del vitigno Vermentino per almeno l’85%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno,
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata “Bolgheri”
Sauvignon è riservata al vino proveniente dalle
uve del vitigno Sauvignon per almeno l’85%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno,
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata “Bolgheri”
rosso e rosato è riservata ai vini ottenuti
dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito
aziendale la seguente composizione ampelografica:
Cabernet Sauvignon: dal 10 al 80%;
Merlot: fino al 70%;
Sangiovese: fino al 70%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno,
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
La denominazione di origine controllata “Bolgheri”
vin santo occhio di pernice, è riservata al
vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi
nell’ambito aziendale la seguente composizione
ampelografica:
Sangiovese: dal 50 al 70%;
Malvasia Nera dal 30 al 50%.
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno,
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
La denominazione di origine controllata “Bolgheri”
Sassicaia è riservata al vino ottenuto dalle
uve provenienti dai vigneti della corrispondente sottozona
e aventi, nell’ambito aziendale, la seguente
composizione varietale:
Cabernet Sauvignon almeno l’80%;
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno,
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.
Articolo 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata “Bolgheri” devono
essere prodotte nell’ambito del territorio amministrativo
del comune di Castagneto Carducci in provincia di
Livorno a esclusione dei territori ubicati ad ovest
della s.s. Aurelia, vecchio tracciato.
La sottozona di produzione del vino a denominazione
di origine controllata “Bolgheri” Sassicaia
è così delimitata:
oltrepassato di circa 200m in direzione Bolgheri il
Podere Alberto, sulla strada comunale di San Guido
(viale dei Cipressi) si dirige a nord ovest per circa
600m fino ad incontrare il fosso Barica e, proseguendo
dall’argine sinistro di suddetto fossato, per
circa 1200m in direzione est, incontra la strada campestre
del Podere Aia Nova, confinante con la tenuta di S.
Alessandra e, all’interno di questa delimitazione
si estende in direzione sud in linea retta per 100m
includendo l’amministrazione Le Capanne e il
Podere Sassicaia fino a congiungersi, dopo una lieve
inflessione in direzione sud ovest, al botro delle
fornaci. Di qui, internamente all’argine sinistro
del botro, procedendo in direzione est per circa 2500m,
si giunge all’intersezione con una strada poderale
che, con un tratto di circa 200m in direzione sud,
si ricollega alla strada Poggio Patanocco. Delimitata
da tale strada, sempre in direzione est per 1300m,
si dirige verso il podere Patanocco e successivamente,
dal proseguimento della precedente strada, denominata
in questo tratto “strada Patanocco Castiglioncello”
segue questa delimitazione, al suo interno, prima
per 1200m, in direzione est, sud est poi per 1100m,
in direzione sud ovest tagliando il tratto di strada
di collegamento tra Castiglioncello Colle Ulivo. Di
qui prosegue in direzione sud est per circa 800m dirigendosi
poi in linea retta verso ovest per circa 100m, confinando
estremamente con l’azienda agricola San Biagio
e, successivamente in direzione nord ovest per circa
700m, fino all’incrocio con la strada Castiglioncello
Ospedaletto.
Di qui in direzione nord ovest per circa 500m, continua
fino ad incontrare la strada di collegamento tra il
Podere Casa Bezzini ed il Quercine e internamente
ad essa per 450m, in direzione ovest e successivamente
in direzione nord ovest per 900m, confinando con la
tenuta dell’Ornellaia fino ad incontrare il
botro Macine e costeggiando l’argine sinistro
per circa 500m in direzione ovest, sud ovest.
La delimitazione prosegue poi per circa 500m in direzione
ovest, nord ovest confinando ancora con la tenuta
dell’Ornellaia e, successivamente per 200m in
direzione nord ovest confinando con la proprietà
Righi fino ad incontrare il fosso Campo Fantaccio.
Internamente al fosso il confine si estende in direzione
ovest per circa 350m fino ad incontrare la via Bolgherese
e costeggiando questa per 100m in direzione nord ovest,
prosegue verso ovest internamente alla strada Fereggini
per 300m fino all’intersezione di essa con il
fosso Campo Fantaccio e da esso delimitata per 600m
in direzione nord ovest.
Da qui si stacca dal fosso in direzione ovest per
200m, deviando a 900m verso nord per 150m, fino ad
incontrare il fosso Carestia Vecchia. Dopo aver costeggiato
internamente il fosso per circa 400m in direzione
planimetrica situata sul viale dei Cipressi a circa
200m a est rispetto al Podere Alberto.
Articolo 4.
Le condizione ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a denominazione
di origine controllata “Bolgheri” devono
essere quelle tradizionali della zona e comunque atte
a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche
caratteristiche di qualità.
I sesti d’impianto, le forme di allevamento
e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche
delle uve e dei vini. Sono esclusi i sistemi espansi.
E vietata ogni pratica di forzatura.
I vigneti impiantati successivamente all’entrata
in vigore del presente disciplinare dovranno avere
una densità di almeno 4000 ceppi per ettaro
con una produzione massima di 2,5 kg per ceppo.
La produzione di uva ammessa per vini a denominazione
di origine controllata “Bolgheri” bianco,
Vermentino e Sauvignon non deve essere superiore a
100 quintali per ettaro di coltura specializzata con
un massimo, per i nuovi impianti, di 2,5 kg per ceppo.
La produzione di uva ammessa per vini a denominazione
di origine controllata “Bolgheri” rosso,
rosato e vin santo occhio di pernice non deve essere
superiore a 90 quintali per ettaro di coltura specializzata
con un massimo, per i nuovi impianti, di 2,25 kg per
ceppo.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale
del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
L’eccedenza delle uve, nel limite massimo del
20%, non ha diritto alla denominazione di origine
controllata.
Per la tipologia rosso “superiore” la
resa non deve essere superiore a 80 quintali per ettaro
in coltura specializzata con un massimo per i nuovi
impianti di 2 kg per ceppo.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare
ai vini “Bolgheri” bianco, Vermentino
e Sauvignon un titolo alcolometrico volumetrico naturale
minimo del 10% e al “Bolgheri” rosso e
rosato un titolo alcolometrico volumetrico naturale
minimo dell’11% e al vino “Bolgheri”
rosso superiore un titolo alcolometrico volumetrico
naturale minimo del 12%.
Per il vino a denominazione di origine controllata
“Bolgheri” Sassicaia le forme di allevamento
e i sistemi di potatura ammessi sono: il cordone speronato,
l’archetto semplice o doppio ad alberello basso.
I vigneti all’interno della sottozona “Sassicaia”
devono essere ubicati ad un’altimetria tra 40
e 400m s.l.m..
La produzione di uva ammessa per il vino a denominazione
di origine controllata “Bolgheri” Sassicaia
non deve essere superiore a 60 quintali per ettaro
con una resa massima per ceppo di 2,7 Kg per ceppo.
Per i nuovi impianti o reimpianti, successivi all’entrata
in vigore del presente disciplinare, la produzione
massima di uva per ettaro, pur risultando di 60 quintali,
deve prevedere una densità degli impianti di
almeno 4000 ceppi con una produzione massima, di 1,5
kg per ceppo.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione
di origine controllata “Bolgheri “ Sassicaia
devono assicurare al medesimo un titolo alcolometrico
volumetrico naturale complessivo dell’11,5%.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione, di affinamento e di
invecchiamento dei vini di cui all’articolo
2 devono essere effettuate nell’intero territorio
amministrativo del comune di Castagneto Carducci.
La reca massima dell’uva in vino finito non
deve essere superiore al 70% per i vini “Bolgheri”
rosso, rosato e “Bolgheri” Sassicaia al
65% per il vino "bolgheri" bianco, Vermentino
e Sauvignon e al 35% sull’uva fresca (al terzo
anno di invecchiamento) per il vino “Bolgheri”
Vin santo occhio di pernice.
Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine
controllata di cui all’articolo 2 sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti,
atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari
caratteristiche.
Nella vinificazione delle uve per il vino”Bolgheri”
rosato e l’eventuale contatto con del mosto
con le parti solide, deve essere limitato onde assicurare
le caratteristiche di colore di cui al successivo
articolo 6.
Il vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri”
superiore deve essere sottoposto ad un periodo di
invecchiamento di almeno 2 anni, a decorrere dal 10
gennaio successivo all’annata di vendemmia,
di cui almeno uno in botti di rovere e almeno 6 mesi
di affinamento in bottiglia.
Nella vivificazione delle uve destinate alla produzione
del vino “Bolgheri” Vin santo occhio di
pernice il tradizionale metodo di vinificazione prevede
quanto segue:
L’uva dopo aver subito un’accurata cernita,
deve essere sottoposta ad un appassimento naturale
e può essere ammostata non prima del 10 dicembre
dell’anno di raccolta e non oltre il 31 marzo
dell’anno successivo;
l’appassimento delle uve deve avvenire in locali
idonei ed è ammessa una parziale disidratazione
con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto
zuccherino non inferiore al 26,6%;
la conservazione e l’invecchiamento di “Bolgheri”
Vin santo occhio di pernice deve avvenire in recipienti
di legno (caratelli) di capacità non superiore
ai 5 ettolitri;
l’immissione al consumo del “Bolgheri”
Vin santo occhio di pernice non può avvenire
prima del 10 novembre del terzo anno successivo a
quello di produzione delle uve;
al termine del periodo d’invecchiamento il prodotto
deve avere un titolo alcolometrico volumetrico complessivo
minimo del 16%.
Le operazioni di vinificazione, affinamento e invecchiamento
del vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri”
Sassicaia devono essere effettuate nell’ambito
del territorio amministrativo del comune di Castagneto
Carducci.
Sono esclusi i tagli con uve, mosti e vini provenienti
da zone di produzione esterne alla sottozona.
E’ consentito l’arricchimento con mosti
provenienti da uve di vigneti iscritti all’albo
del “Sassicaia” o con mosto concentrato
rettificato.
Il vino a denominazione di origine controllata “Bolgheri”
Sassicaia non può essere immesso al consumo
se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo
di invecchiamento di almeno 2 anni, a partire dal
10 gennaio successivo alla vendemmia, di cui almeno
11 mesi in botti di rovere di capacità non
superiore a 225 litri e 6 mesi in bottiglia.
Articolo 6.
I vini a denominazione di origine controllata “Bolgheri”
all’atto dell’immissione al consumo devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
Bianco:
-colore: giallo paglierino;
-odore: fine delicato;
-sapore: secco, armonico, sapido;
-titolo alcolometrico volumetrico totale minimo: 10,5%;
-acidità totale minima: 5 per mille;
-estratto secco netto minimo: 16 per mille.
Vermentino:
-colore: giallo paglierino;
-odore: delicato, caratteristico;
-sapore: secco, armonico, morbido;
-titolo alcolometrico volumetrico totale minimo: 10,5%;
-acidità totale minima: 5 per mille;
-estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Sauvignon:
-colore: giallo paglierino;
-odore: delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
-sapore: asciutto, armonico;
-titolo alcolometrico volumetrico totale minimo: 10,5%;
-acidità totale minima: 5,5 per mille;
-estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Rosso:
-colore: da rosso rubino a granato;
-odore: intensamente vinoso;
-sapore: asciutto, armonico;
-titolo alcolometrico volumetrico totale minimo: 11,5%;
-acidità totale minima: 4,5 per mille;
-estratto secco netto minimo: 22 per mille.
Rosato:
-colore: rosato;
-odore: vinoso di profumo delicato;
-sapore: asciutto, armonico;
-titolo alcolometrico volumetrico totale minimo: 11,5%;
-acidità totale minima: 5 per mille;
-estratto secco netto minimo: 22 per mille.
Vin Santo occhio di pernice:
-colore: da rosa intenso a rosa pallido;
-odore: intenso;
-sapore: dolce, morbido, vellutato, rotondo;
-titolo alcolometrico volumetrico totale minimo: 14,5%;
-acidità totale minima: 4 per mille;
-estratto secco netto minimo: 26 per mille.
Sassicaia:
-colore: rosso rubino intenso o granato;
-odore: vinoso, ricco ed elegante;
-sapore: asciutto, pieno, robusto e armonico, con
buona elegante struttura;
-titolo alcolometrico volumetrico totale minimo: 16%
di cui 14,5 svolto%;
-acidità totale minima: 4 per mille;
-acidità volatile massima: 1,6 per mille
-estratto secco netto minimo: 2 per mille.
La tipologia rosso
“superiore” proviene da uve aventi un
titolo alcolometrico volumetrico minimo naturale specificato
all’articolo 4, all’atto dell’immissione
al consumo deve possedere un titolo alcolometrico
volumetrico totale minimo del 12,5% e un estratto
secco netto del 24 per mille.
Articolo 7.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata “Bolgheri” il nome del vitigno,
ove previsto, deve figurare in etichetta in caratteri
di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per
la denominazione di origine.
In sede di designazione il nome della sottozona “Sassicaia”
può precedere la denominazione “Bolgheri”
e figurare in caratteri di dimensioni pari o superiori
a quelli usati per la denominazione medesima.
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione
di origine controllata “Bolgheri” è
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste nel presente disciplinare
di produzione ivi compresi gli aggettivi “extra”,
“fine”, “scelto”, “selezionato”
e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e
marchi privato non aventi il significato laudativo
e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
E’ consentito altresì l’uso di
indicazioni geografiche toponomastiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone
e località dalle quali effettivamente provengono
le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto
ministeriale 22 aprile 1992.
Alla denominazione di origine controllata “Bolgheri”
con riferimento alla sottozona “Sassicaia”
è consentita l’aggiunta di indicazioni
facenti riferimento a poderi o vigneti, ubicati all’intero
della sottozona stessa dai quali effettivamente provengono
le uve da qui il vino così qualificato e stato
ottenuto. In tali casi è consentito l’uso
del termine “vigna”.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini
a denominazione di origine controllata “Bolgheri”
e “Bolgheri” Sassicaia deve figurare l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve veritiera
e documentabile.
Articolo 8.
Le bottiglie di capacità inferiore
a 5 litri in cui possono essere confezionati i vini
“Bolgheri” per l’immissione al consumo,
debbono essere, anche per quanto riguarda abbigliamento,
consoni ai caratteri di un vino di pregio. Per l’immissione
al consumo dei vini “Bolgheri” sono ammessi
soltanto i recipienti della capacità di litri:
0,375; 0,750; 1,500; 3,000; 6,000; 12,000. La chiusura
di tali recipienti deve essere effettuata soltanto
con il tappo di sughero.
Qualora venga utilizzata la bottiglia “bordolese”
classica il vetro deve essere di colore verde scuri
e del tipo pesante.